1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari.
2. Le sanzioni disciplinari sono proporzionali alla gravità della violazione.
3. Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:
a) l'avvertimento, che consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;
b) la censura, che consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica;
c) la sospensione, che consiste nell'inibizione all'esercizio della professione da un minimo di un mese a un massimo di due anni;
d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall'albo.
4. L'ordinamento di categoria determina le condizioni e le procedure con le quali l'iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione; in ogni caso la sospensione cautelare non può avere durata superiore a un anno.